1. L’autorità competente effettua una valutazione dei rischi e della solidità delle misure di attenuazione proposte dall’operatore UAS al fine di mantenere la sicurezza dell’operazione UAS in tutte le fasi del volo.
2. L’autorità competente rilascia un’autorizzazione operativa quando la valutazione conclude che:
a) gli obiettivi di sicurezza operativa tengono conto dei rischi dell’operazione;
b) la combinazione di misure di attenuazione riguardanti le condizioni operative per lo svolgimento delle operazioni, la competenza del personale coinvolto e le caratteristiche tecniche degli aeromobili senza equipaggio sono adeguate e sufficientemente solide da mantenere la sicurezza dell’operazione in considerazione dei rischi a terra e in volo individuati;
c) l’operatore UAS ha fornito una dichiarazione in cui si conferma che l’operazione prevista è conforme alle norme nazionali e dell’Unione applicabili, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza, la protezione dei dati, la responsabilità civile, l’assicurazione, la sicurezza e la protezione dell’ambiente.
3. Se l’operazione non è ritenuta sufficientemente sicura, l’autorità competente ne informa il richiedente, motivando il suo rifiuto di rilasciare l’autorizzazione operativa.
4. L’autorizzazione operativa rilasciata dall’autorità competente specifica:
a) l’ambito dell’autorizzazione;
b) le condizioni «specifiche» che si applicano:
i. all’operazione UAS e alle limitazioni operative;
ii. alla competenza richiesta all’operatore UAS e, se del caso, ai piloti remoti;iii. alle caratteristiche tecniche dell’UAS, compresa, se del caso, la certificazione dell’UAS;
c) le seguenti informazioni
i. il numero di immatricolazione dell’operatore UAS e le caratteristiche tecniche dell’UAS;
ii. un riferimento alla valutazione dei rischi operativi effettuata dall’operatore UAS;
iii. le limitazioni operative e le condizioni dell’operazione;
iv. le misure di attenuazione che l’operatore UAS deve applicare;
v. il luogo o i luoghi in cui l’operazione è autorizzata e qualsiasi altro luogo in uno Stato membro conformemente all’articolo 13;
vi. tutti i documenti e le registrazioni pertinenti per il tipo di operazione e il tipo di eventi che dovrebbero essere segnalati in aggiunta a quelli definiti nel regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
5) Al ricevimento della dichiarazione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, l’autorità competente:
a) verifica che tale dichiarazione contenga tutti gli elementi di cui al punto UAS.SPEC.020, paragrafo 2, dell’allegato;
b) in caso positivo, fornisce all’operatore UAS, senza indebito ritardo, una conferma del ricevimento e della completezza della dichiarazione, in modo che l’operatore possa avviare l’operazione.
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