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Come cambiano le categorie con il Regolamento UE?

di Redazione

Il regolamento UE, entrato in vigore il 31 dicembre 2020, distingue tre categorie per l’utilizzo di droni: Aperta, Specifica e Certificata. Tutti i droni devono essere conformi e dotati di un bollino CE e del simbolo della categoria di appartenenza. Inoltre, devono essere registrati sulla piattaforma D-Flight e immatricolati se hanno sensori in grado di raccogliere dati personali, come fotocamere. È obbligatorio avere un’assicurazione per la responsabilità civile per tutti i droni, indipendentemente dalla categoria, anche per l’utilizzo in spazi privati.

La maggior parte dei voli ludici rientra nella categoria Aperta, a meno che non si trasportino merci pericolose e il volo avvenga all’interno della linea visiva diretta del pilota (VLOS). Questa categoria è ulteriormente suddivisa in tre sottocategorie:

  • A1: per Droni C0 di peso inferiore a 250g, si può operare il velivolo anche sorvolando persone non coinvolte, ma mai assembramenti; per questa classe di droni non è obbligatoria la registrazione sul portale D-Flight. La quota massima da rispettare è di 120 metri. Se il drone è dotato di modalità Follow Me, la distanza massima consentita dal pilota è di 50 metri. Per i Droni C1 di peso superiore a 900g, è obbligatorio l’attestato di competenza che accerti che il pilota conosca la sicurezza area, le limitazioni dello spazio, regolamentazione aereonautica, GDPR e obblighi assicurativi. È vietato il sorvolo di persone non coinvolte; inoltre, i Droni di questa categoria devono essere dotati di transponder che trasmetta l’identificativo del velivolo, la posizione e la rotta per tutto il tempo dell’operazione.
  • A2: per i Droni C2 di peso inferiore a 4kg, la distanza di sicurezza per le persone non coinvolte è di 30 metri, riducibile fino a 5 metri quando la velocità massima di crociera corrisponde a 3 m/s. Sono obbligatori: l’attestato di competenza del pilota, il certificato di addestramento pratico e teorico su meteorologia, prestazioni di volo e misure di attenuazione dei rischi a terra (GRC).
  • A3: per i Droni C2, C3 e C4 con peso maggiore di 25kg non è consentito operare in spazi dove siano presenti persone non coinvolte. La distanza di sicurezza orizzontale sale a 150 metri da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative. Il pilota deve essere in possesso dei certificati e attestati di competenza.

Nella categoria Specifica rientrano tutte le attività che presentano un livello di rischio medio, come il volo fuori dalla linea visiva diretta del pilota in zone affollate, e che richiedono una dichiarazione da parte dell’operatore di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS) o un’autorizzazione operativa da parte dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).

Per ottenere l’autorizzazione, l’operatore UAS registrato sulla piattaforma D-Flight può scegliere tra le seguenti opzioni:

  1. rendere, attraverso il portale D-Flight, la dichiarazione di assunzione di responsabilità ad operare in uno o più Scenari Standard (Area urbana STS-01 e Area Extra-urbana STS-02) indicati nelle Linee Guida LG 2020/001-NAV; lo Scenario Standard consiste in un’insieme di condizioni e limitazioni, come ad esempio il tipo di UAS o l’area di volo, che il pilota deve osservare in cui l’analisi del rischio è preventivamente effettuata dall’ENAC in base alla metodologia SORA.
  2. richiedere il rilascio di un’autorizzazione da parte dell’ENAC all’indirizzo PEC protocollo@pec.enac.gov.it, all’attenzione della Direzione Regolazione Navigabilità, utilizzando il modulo Domanda di autorizzazione operazioni UAS in categoria specifica (come da Art. 12 del Regolamento UE 2019/947) e allegando tutta la documentazione richiesta per le operazioni riconducibili all’Analisi di Rischio Predefinita (PDRA, Predefined Risk Assessment) EASA indicati nell’Annex I to ED Decision 2020/022/R e ai PDRA ENAC indicati nelle LG 2020/001-NAV.

Oltre a quanto descritto sopra, prima di pianificare ogni singolo volo, l’operatore UAS deve rispettare le restrizioni di volo stabilite dalla Circolare ENAC ATM-09A riguardo le zone geografiche visualizzabili sul portale D-Flight.

È responsabilità del pilota garantire che le operazioni avvengano in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e alle autorizzazioni ricevute, e di possedere i requisiti e le competenze necessari, come stabilito dall’Articolo 8 comma 2 del Regolamento UE 2019/947.

Infine, la categoria Certificata riguarda le attività con droni che presentano un elevatissimo livello di rischio, come il trasporto di passeggeri o merci pericolose, che necessitano di un ampio utilizzo di spazi aerei, eventualmente trafficati. Sono richieste un’autorizzazione operativa dell’operatore e certificati di competenza per i piloti remoti, oltre a certificazioni per i droni a livello di aviazione generale.

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Aggiornato il 02/16/2023

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