Normativa Italia

Norme e procedure relative alla competenza dei piloti remoti (Regolamento UE 947/2019, Articolo 8)

di Redazione

1. I piloti remoti che utilizzano UAS in operazioni nella categoria «aperta» soddisfano i requisiti di competenza cui alla parte A dell’allegato.

2. I piloti remoti che utilizzano UAS in operazioni nella categoria «specifica» soddisfano i requisiti di competenza stabiliti nell’autorizzazione operativa rilasciata dall’autorità competente o nello scenario standard di cui all’appendice 1 dell’allegato o come definito dal LUC e sono in possesso almeno delle seguenti competenze:
a)  capacità di applicare procedure operative (procedure normali, di contingenza e di emergenza, pianificazione del volo, ispezioni pre-volo e post-volo);
b)  capacità di gestire la comunicazione aeronautica;
c)  capacità di gestire la traiettoria di volo e l’automazione degli aeromobili senza equipaggio;
d)  capacità di leadership, predisposizione al lavoro di squadra e all’autogestione;
e)  capacità di risolvere problemi e prendere decisioni;
f)  coscienza situazionale;
g)  capacità di gestione del carico di lavoro;
h)  capacità di coordinare o di delegare, a seconda dei casi.

3. I piloti remoti che operano nell’ambito di club o associazioni di aeromodellismo soddisfano i requisiti minimi di competenza definiti nell’autorizzazione rilasciata in conformità all’articolo 16 (Operazioni UAS effettuate nell’ambito di club e associazioni di aeromodellismo).

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Aggiornato il 02/15/2023

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