Normativa Italia

Norme per la valutazione dei rischi operativi (Regolamento UE 947/2019, Articolo 11)

di Redazione

1. Una valutazione dei rischi operativi:
a) descrive le caratteristiche dell’operazione UAS;
b) propone obiettivi di sicurezza operativa adeguati;
c) individua i rischi dell’operazione sia a terra che in volo tenendo conto di quanto segue:
i. la misura in cui terzi o beni a terra possano essere messi in pericolo dall’attività;
ii. la complessità, le prestazioni e le caratteristiche operative degli aeromobili senza equipaggio interessati;
iii. lo scopo del volo, il tipo di UAS, la probabilità di collisione con altri aeromobili e la classe dello spazio aereo utilizzato;
iv. il tipo, la portata e la complessità dell’operazione o dell’attività UAS, inclusi, se del caso, le dimensioni e il tipo di traffico gestito dall’organizzazione o dalla persona responsabile;
v. la misura in cui le persone interessate dai rischi dell’operazione UAS siano in grado valutare tali rischi ed esercitare un controllo sui medesimi;
d) individua una serie di possibili misure di attenuazione dei rischi;
e) determina il livello necessario di solidità delle misure di attenuazione selezionate in modo che l’operazione possa essere condotta in condizioni di sicurezza.

2. La descrizione dell’operazione UAS comprende almeno i seguenti elementi:
a) la natura delle attività svolte;
b) l’ambiente operativo e l’area geografica dell’operazione prevista, in particolare la popolazione sorvolata, l’orografia, i tipi di spazio aereo, il volume di spazio aereo in cui avrà luogo l’operazione e quale volume di spazio aereo è mantenuto come necessaria area tampone di rischio, compresi i requisiti operativi per le zone geografiche;
c) la complessità dell’operazione, in particolare per quanto riguarda la pianificazione e l’esecuzione, le competenze, l’esperienza e la composizione del personale nonché i mezzi tecnici necessari per condurre l’operazione;
d) le caratteristiche tecniche dell’UAS, comprese le sue prestazioni in considerazione delle condizioni dell’operazione prevista e, se del caso, il suo numero di immatricolazione;
e) la competenza del personale per lo svolgimento dell’operazione, compresa la sua composizione, il suo ruolo, le sue responsabilità, il suo addestramento e la sua esperienza recente.

3. La valutazione propone un livello obiettivo di sicurezza equivalente al livello di sicurezza dell’aviazione con equipaggio, in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’operazione UAS.

4. L’individuazione dei rischi comprende la determinazione di tutti i seguenti elementi:
a) il rischio a terra non attenuato generato dall’operazione tenendo conto del tipo di operazione e delle condizioni in cui si svolge l’operazione, compresi almeno i seguenti criteri:
i. VLOS o BVLOS;
ii. densità della popolazione nelle aree sorvolate;
iii. sorvolo di assembramenti di persone;
iv. caratteristiche della dimensione degli aeromobili senza equipaggio;
b) il rischio aereo non attenuato generato dall’operazione tenendo conto di tutti i seguenti elementi:
i. il volume esatto dello spazio aereo in cui avrà luogo l’operazione, più il volume di spazio aereo necessario per le procedure di contingenza;
ii. la classe dello spazio aereo;
iii. l’impatto sul restante traffico aereo e sulla gestione del traffico aereo (ATM) e in particolare: — l’altitudine dell’operazione;
— se l’operazione ha luogo in uno spazio aereo controllato o non controllato;
— se l’operazione ha luogo in un ambiente aeroportuale o non aeroportuale;
— se lo spazio aereo sovrasta un ambiente urbano o una zona rurale;
— la separazione dal restante traffico aereo.

5. Nell’individuare le eventuali misure di attenuazione necessarie per conseguire il livello obiettivo di sicurezza proposto si prendono in considerazione le seguenti possibilità:
a) misure di contenimento per le persone a terra;
b) limitazioni operative strategiche all’operazione UAS, in particolare:
i. limitazione dei volumi geografici nel luogo in cui viene effettuata l’operazione;
ii. limitazione della durata o della fascia oraria in cui si svolge l’operazione;
c) misure di attenuazione strategiche, adottando regole di volo comuni o utilizzando struttura e servizi comuni dello spazio aereo;
d) capacità di far fronte a eventuali condizioni operative sfavorevoli;
e) fattori organizzativi, quali le procedure operative e di manutenzione elaborate dall’operatore UAS e le procedure di manutenzione conformi al manuale d’uso del fabbricante;
f) livello di competenza e di esperienza del personale addetto alla sicurezza del volo;
g) rischio di errore umano nell’applicazione delle procedure operative;
h) caratteristiche progettuali e prestazioni dell’UAS, in particolare:
i. la disponibilità di mezzi per attenuare i rischi di collisione;
ii. la disponibilità di sistemi che limitano l’energia all’impatto o la frangibilità dell’aeromobile senza equipaggio;
iii. la conformità del progetto dell’UAS alle norme riconosciute e a criteri di progettazione fail-safe (sicuro in caso di guasto).

6. La solidità delle misure di attenuazione proposte deve essere valutata al fine di determinare se queste siano commisurate agli obiettivi di sicurezza e ai rischi dell’operazione prevista, in particolare per garantire che ogni fase dell’o­perazione sia sicura.

Riproduzione riservata © 2022 Dronespectremag

SHARE ON

Aggiornato il 03/17/2023

Articoli correlati